ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA VIRGOLA”
STATUTO
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI
Art.1 - E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “LA VIRGOLA”, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. del Codice Civile nonché del presente Statuto. L’Associazione ha sede legale in Pescara, Via G. Mazzini n°108.
Art.2 - L’Associazione è apartitica e apolitica. Essa ha lo scopo di promuovere la ricerca e diffondere la cultura della musica vocale polifonica e della musica in genere, a scopo culturale, didattico ed artistico.
L’Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali, può:
-dare pubblica esecuzione di concerti vocali e/o strumentali;
-effettuare pubblicazioni autonome o su riviste del settore musicale;
-organizzare concerti o rassegne concertistiche, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati;
-organizzare corsi musicali e finanziare la frequenza dei propri soci a corsi di perfezionamento strumentale o vocale istituiti da altri enti;
-promuovere ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
ISCRIZIONI E SOCI
Art.3 - Sono Soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui richiesta viene accettata dal Consiglio Direttivo e recepita in verbale di delibera di tale organo. Il parere discrezionale del Consiglio Direttivo è insindacabile. Le società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia, o alla quale sia stata conferita, la rappresentanza della società.
I Soci si distinguono in Ordinari e Onorari.
SOCI ORDINARI
Art.4 - I Soci hanno l’obbligo di:
-osservare lo Statuto Sociale, nonché tutte le deliberazioni valide degli Organi Sociali;
-cooperare al raggiungimento dei fini sociali;
-astenersi da ogni attività contraria agli interessi dell’Associazione, sia ordinaria che straordinaria. Ogni comportamento del socio, avente fini o esiti contrastanti con quelli dell’Associazione, sarà discrezionalmente valutato ed eventualmente sanzionato dall’Assemblea in seduta straordinaria.
Art.5 - I Soci hanno il diritto di:
-partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea e all’elezione degli Organi Sociali;
-essere informati tempestivamente su ogni attività dell’Associazione;
-ottenere per le manifestazioni organizzate dall’Associazione tutte quelle agevolazioni che potranno stabilirsi in conformità alle esigenze di bilancio.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per le deliberazioni assembleari, l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, a partire dal momento della loro iscrizione.
Ogni socio può esprimere un solo voto, ai sensi dell’art.2532, II comma c.c.
SOCI ONORARI
Art.6 - L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà chiamare a far parte dell’Associazione persone fisiche o giuridiche che per ragioni di opportunità, particolare competenza o notorietà raggiunte nell’ambito operativo dell’associazione “La Virgola” conferiscano prestigio e rilevanza all’Associazione stessa. Tali soci, denominati “Soci Onorari”, possono essere esentati, a insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, dalla partecipazione alle delibere dell’Assemblea e dal pagamento di qualsiasi onere sociale. Sempre su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea potrà nominare, tra i soci onorari, un Presidente Onorario dell’Associazione. La durata in carica è illimitata salvo revoca dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
Art.7 - La qualità di socio si perde:
-per dimissioni (esercitando il diritto di recesso di cui all’art.10);
-per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quelle persone fisiche o enti che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione.
Sulle controversie relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo deciderà irrevocabilmente l’Assemblea Straordinaria.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA SOCI E ASSOCIAZIONE
Art.8 - Tutte le entrate dell’Associazione sono devolute al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare l’Assemblea potrà destinare tali entrate, o parte di esse, per:
a)- acquisto di strumenti musicali ed accessori di proprietà comune.
b)- corsi di formazione e perfezionamento per i soci, limitatamente alla musica vocale;
c)- acquisto di materiale di utilizzo comune (partiture, dischi, libri, fotocopie, leggii, attrezzature varie etc.)
d)- rimborso delle spese vive sostenute per l’attività sociale e compenso per eventuali prestazioni artistiche o didattiche dei singoli soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
In nessun caso potranno essere distribuiti utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo il caso che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
Art.9 - I rapporti patrimoniali con l’Associazione non potranno essere differenziati tra i soci. La quota patrimoniale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.
RECESSO
Art.10 - Il diritto di recesso dall’Associazione deve essere esercitato mediante comunicazione scritta diretta all’Assemblea dei soci o al Presidente dell’Associazione. In mancanza di tale comunicazione, l’iscrizione all’Associazione si intenderà tacitamente confermata o rinnovata per l’anno successivo.
RAPPORTI DELL’ASSOCIAZIONE CON ALTRI ENTI
Art.11 - L’Associazione potrà stringere legami, anche di tipo partecipativo, con strutture che perseguano i suoi stessi obbiettivi, siano dette strutture rappresentate da persone fisiche o giuridiche oppure da enti non riconosciuti.
Art.12 - Gli Enti associati possono essere rappresentati, nelle riunioni dell’Associazione, dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO
Art.13 - Sono Organi dell’Associazione l’Assemblea dei Soci e Il Consiglio Direttivo.
L'ASSEMBLEA
Art.14 - L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari de “La Virgola”.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, con preavviso di 7 (sette) giorni mediante comunicazione telefonica o a mezzo posta elettronica a cura del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata con la stessa procedura, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
Art.15 - Ciascun socio può delegare per iscritto un altro socio al voto e alla partecipazione alle assemblee. Ciascun socio può avere una sola delega.
Art.16 - Il verbale di ciascuna assemblea è redatto dal Segretario. In sua assenza si procederà alla nomina di un altro verbalizzante tra i Soci presenti.
Art.17 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal primo comma articolo 21 del Codice Civile. In particolare l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci o loro delegati, e in seconda convocazione, che potrà essere indetta con l’intervallo di almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Art.18 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Art.19 - Spetta all’Assemblea ordinaria:
-approvare il bilancio consuntivo (rendiconto finanziario annuale) redatto dal Tesoriere e presentato al Consiglio Direttivo;
-approvare il bilancio preventivo, predisposto dallo stesso Tesoriere e presentato al Consiglio Direttivo;
-approvare il programma di attività per l’anno sociale successivo;
-deliberare su qualsiasi argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
-eleggere tra i soci, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art.20 - Spetta all’Assemblea Straordinaria:
-deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
-deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
-deliberare su eventuali controversie in ordine all’esclusione dei soci, all'assunzione delle cariche sociali e a ogni altro contrasto relativo all'applicazione e interpretazione del presente Statuto;
-deliberare versamenti e prestazioni straordinarie a favore dell'Associazione da parte dei Soci; tali ultime delibere sono esecutive nei confronti dei Soci dopo il decorso del termine per la loro impugnazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.21 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti tra i Soci, che durano in carica per due anni. Il Consiglio è convocato dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
Art.22 - Per la convocazione del Consiglio si applicano le norme per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. Alle riunioni del Consiglio può prendere parte il Presidente Onorario, senza diritto di voto.
Art.23 - Il Verbale è redatto dal Segretario o, in sua assenza, da altro Consigliere, all’uopo designato dal Presidente. La riunione è valida quando siano presenti almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di ripetute assenze ingiustificate, il consigliere decade dalla carica. Alla elezione dei consiglieri subentranti si procede entro trenta giorni dalla vacanza.
Art.24 - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno e nella prima riunione da tenersi entro sette giorni dalla sua nomina:
-Il Presidente;
-Il Vice Presidente;
–Direttore Artistico;
-Il Segretario;
-Il Tesoriere.
In caso di contrasti tra i Consiglieri in merito all'attribuzione delle citate cariche, deciderà insindacabilmente l'Assemblea Straordinaria.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari di ordinaria e - in casi di documentata urgenza - straordinaria amministrazione; può avvalersi dell’opera di uno o più consulenti. Redige il Regolamento interno che disciplina aspetti operativi ed organizzativi e ne sottopone l’approvazione all’Assemblea ordinaria.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio Direttivo, nella riunione successiva, provvede alla sua sostituzione scegliendo un nuovo Consigliere tra i Soci.
IL PRESIDENTE, IL DIRETTORE ARTISTICO E IL VICE PRESIDENTE
Art.25 - Il Presidente
E’ il legale rappresentante dell'Associazione. Egli ha la firma sociale, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza, su delega del Presidente, le funzioni di quest’ultimo vengono svolte dal Vice Presidente.
Art.26 – Il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico ha i medesimi poteri di rappresentanza del Presidente; egli può operare disgiuntamente dal Presidente; gode della massima libertà di azione e di operatività nel campo dell’applicazione tecnica e artistica a lui esclusivamente riservata; a suo insindacabile giudizio può nominare collaboratori tecnici, anche al di fuori dell’Associazione. Le sue decisioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo.
Art.27 – Il Segretario
Il Segretario redige tutti i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro delle Assemblee. Cura la documentazione dell’attività dell’Associazione, la pubblicizzazione di essa e l’allestimento di tutto il materiale necessario al normale funzionamento dell’Associazione.
Art.28 - Il Tesoriere
Il Tesoriere tiene l’amministrazione e la contabilità dell’Associazione e la cassa sociale. Può aprire conti correnti presso Banche o Uffici Postali e operare sugli stessi. Effettua i pagamenti e cura la riscossione di quanto pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, predispone il bilancio consuntivo (rendiconto finanziario annuale) e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Con il preavviso di sette giorni, deve rendere al Consiglio Direttivo il rendiconto di cassa ed il conto finanziario anche durante l’anno sociale.
NORME GENERALI PER TUTTI GLI ORGANI SOCIALI
Art.29 - Gli organi sociali durano in carica due anni. Gli uscenti possono essere rieletti. Tutte le cariche sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo sarà effettuato solo su presentazione di regolare documentazione.
PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI
Art.30 - Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
-dai beni mobili e immobili che sono o che diverranno di proprietà dell’Associazione;
-da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati;
-dagli introiti derivanti dai concerti effettuati dai soci o derivanti dall’organizzazione di manifestazioni musicali e da ogni altra entrata che incrementi l’attivo sociale.
Art.31 - Gli utili risultanti dal bilancio saranno destinati agli scopi sociali o ad attuare progetti di mutualità relativi all’attività dell'Associazione.
Art.32 - L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio dovranno essere predisposti dal Tesoriere il bilancio consuntivo (rendiconto finanziario) e quello preventivo. Entrambi i documenti dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.33 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria che procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, al netto di ogni debito o obbligazione e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996, n°662, sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe a quelle de “La Virgola”, con il vincolo di impiego per attività o iniziative analoghe a quelle comprese nei fini sociali della disciolta Associazione.
NORMA DI RINVIO
Art.34 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.